Nessuna ricerca sull’essere umano può essere intrapressa a meno che non esista l’alternativa di efficacia equivalente alla ricerca sugli esseri umani
L'art. 16 (i) della Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 1997, stabilisce che la ricerca sulla persona può solamente essere interpresa se tutte le seguenti condizioni sono verificate; tra esse è che (1) «non esista l’alternativa di efficacia equivalente alla ricerca sugli esseri umani».
L’implicazione logica di questo articolo è che quando esiste un’alternativa agli esseri umani per fare la ricerca sulle cellule staminali, il ricercatore deve rivolgersi a quell’alternativa evitando di usare gli esseri umani.
Ora, esistono alternative di efficacia equivalente agli embrioni umani per fare la ricerca sulle cellule staminali. Queste comprendono le cellule staminali dai tessuti adulti, dal sangue del cordone umbilicale, dalla placenta e dagli embrioni e dai feti abortiti spontaneamente.
Conseguentmente ricorrere al prelievo delle cellule staminali dagli embrioni ( il che comporta la loro distruzione) per fare la ricerca sulla cellula staminale costituisce una palese contravvenzione d ell’articolo 16 (i) della Convenzione sopra citata.